PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, prevista dall'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, un ulteriore indennizzo, consistente in un assegno mensile vitalizio di importo pari a quattro volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 210 del 1992. Se il soggetto di cui al primo periodo è minore di età o incapace di intendere e di volere, l'assegno mensile vitalizio è interamente corrisposto ai congiunti conviventi che lo assistono continuativamente.
      2. L'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 del presente articolo, compete, altresì, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ai quali non è stata assegnata la categoria dalla competente commissione medico-ospedaliera prevista dall'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.
      3. Ai congiunti che hanno prestato assistenza continuativa a soggetti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono più in vita è corrisposto un assegno una tantum pari a 25.000 euro. In caso di decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, causato da complicanze derivate dalla somministrazione di sangue infetto, i congiunti di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto a ricevere un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque

 

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rate annuali di uguale importo. Ai fini del presente comma, in caso di più congiunti che hanno prestato assistenza, si applica il seguente ordine di priorità: coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
      4. Gli importi degli assegni previsti dal presente articolo sono rivalutati annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.

Art. 2.

      1. I soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni di sangue e affetti da talassemia major o intermedia derivante da trasfusione ovvero affetti da talassodrepanocitosi, che usufruiscono dei benefìci di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, per i quali sono in corso contenziosi giudiziali nei confronti del Ministero della salute o nei confronti di aziende sanitarie locali od ospedaliere in qualsiasi stato e grado di giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge, devono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio.
      2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 3.

Art. 3.

      1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione per la definizione degli importi da erogare ai sensi degli articoli 1 e 2.
      2. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

 

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Art. 4

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è ulteriormente riconosciuto un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla commissione di cui all'articolo 3, sino alla misura massima di dieci annualità dell'indennizzo di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo e sulla base della loro inclusione nelle categorie previste dalla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. L'assegno è corrisposto al soggetto danneggiato, se ancora vivente, oppure ai congiunti che ne hanno diritto ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.
      2. Gli importi previsti al comma 1 sono erogati per il 50 per cento delle spettanze in soluzione unica, per ogni singolo soggetto danneggiato, e per il restante 50 per cento in buoni ordinari del tesoro (BOT), a tasso di rendita fisso e vincolati per almeno diciotto e non più di trentasei mesi.

Art. 5

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 80 milioni di euro per l'anno 2007 e in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come rideterminato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
      2. In sede di legge finanziaria per l'anno 2007 si provvede al reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per una somma di importo pari a quella prevista dal comma 1 per ciascuno degli anni 2007 e seguenti.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente

 

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legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredate da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.